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STEFANIA RODA' NELLE RUBRICHE DI BORDIGHERA.NET CON "MONDO IMMOBILIARE"

MONDO IMMOBILIARE

 

STEFANIA RODA'

Nata a Bordighera nel 1979, ha conseguito il diploma all'istituto tecnico Eugenio Montale di Bordighera.
Nel 1998 entra nel campo del mercato immobiliare, iniziando dalla "gavetta", come impiegata presso l'agenzia immobiliare Montemare Due.
Nel 2006 consegue il patentino di agente immobilare e rileva l'agenzia immobiliare dove lavorava, per inziare una carriera imprenditoriale, a conduzione familiare, con la zia Melina, nella nuova denominazione "Agenzia Immobiliare Due Emme".
Nel 2010 partecipa al corso di amministratori di condominio, ottenendo il relativo attestato.
Pur essendo giovanissima vanta una consolidata esperienza nel campo immobiliare, in un contesto particolare e diversificato come quello di Bordighera, oltre al positivo inserimento in quello della gestione delle amministrazioni condominiali.

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DIFFERENZA TRA CAPARRA CONFIRMATORIA, CAPARRA PENITENZIALE E ACCONTO

 

Normalmente, quando si decide di presentare una proposta scritta per l'acquisto di un immobile, si versa come anticipo una somma di denaro a titolo di caparra.
La caparra corrisponde alla somma di denaro che si versa nel momento della proposta immobiliare, tale importo viene versato anticipatamente all'atto definitivo di compravendita (Rogito).
Tra le diverse tipologie di caparra esistenti, importanti per tutelare entrambe le parti (parte venditrice e parte acquirente) coinvolte nella trattativa di compravendita troviamo la Caparra Confirmatoria e la Caparra Penienziale. Di norma nel momento della proposta o del contratto preliminare di vendita (Compromesso), se non specificato diversamente, la caparra si intende confirmatoria.
La caparra confirmatoria è disciplinata dall'art. 1385 del Codice Civile che recita:
"Art. 1385 (caparra confirmatoria): Se al momento della conclusione (1326) del contratto una parte dà all'altra, a titolo di caparra, una somma di danaro o una quantità di altre cose fungibili, la caparra, in caso di adempimento, deve essere restituita o imputata alla prestazione dovuta (1194). Se la parte che ha dato la caparra è inadempiente (1218), l'altra può recedere dal contratto, ritenendo la caparra; se inadempiente è invece la parte che l'ha ricevuta, l'altra può recedere dal contratto ed esigere il doppio della caparra (1386,1826; att. 164).
Se però la parte che non è inadempiente preferisce domandare l'esecuzione o la risoluzione (1453 e seguenti) del contratto, il risarcimento del danno è regolato dalle norme generali (1223 e seguenti; att. 164)".
Dall'articolo di legge si evince che a seconda di quale sia la parte inadempiente, si hanno due possibilità:
1. Se la parte che ha versato la caparra si rende inadempiente, l'altra parte può recedere dal contratto e trattenere la caparra versata.
2. Se invece ad essere inadempiente è la parte che ha ricevuto la caparra, l'altra parte può sempre recedere e richiedere il doppio dell'importo versato a titolo di caparra.
In entrambi i casi, la parte interessata può comunque insistere per ottenere l'adempimento o richiedere il risarcimento per l'ulteriore danno subito (un esempio nel caso di un venditore che si fosse già impegnato all'acquisto di un altro immobile pensando di aver già venduto il suo).
La caparra penitenziale è regolata dall'art. 1386 del codice civile. Le parti possono stabilire che il contratto si possa sciogliere pagando un prezzo. Questa somma rappresenta la caparra penitenziale. In questo caso la parte adempiente non può richiedere né il maggior danno né l'esecuzione del contratto. In sostanza, con questo tipo di caparra è come se si acquistasse il diritto di cambiare idea. Se a cambiare idea è il venditore, alla controparte spetta nuovamente il doppio della caparra versata, mentre l'acquirente che decida di non osservare il contratto perderà la sola somma anticipatamente versata.
Infine l'acconto è la somma versata dall'acquirente al venditore come anticipazione del prezzo concordato. L'acconto deve successivamente scontarsi dal prezzo totale di acquisto. Se l'affare non va in porto, l'acconto va restituito all'acquirente quando la "colpa" della rottura dell'accordo sia da imputarsi al venditore. E' previsto che si possano chiedere anche eventuali danni.

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