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Dallo studio de "Il Sole
24ore" di Luigi Lo Vecchio.
Tra maggiorazioni di detrazione,
assimilazioni all'abitazione principale
confermate e mancate, l'applicazione dell'Imu
sperimentale rappresenterà almeno nel primo
anno un piccolo rebus per le famiglie.
Molti dei quesiti riguardano proprio la
nuova detrazione maggiorata per i figli,
introdotta in sede di conversione della
manovra "salva Italia" (Dl n. 201/11).
La detrazione, che si aggiunge a quella base
di 200 euro, è pari a 50 euro per ogni
figlio convivente, di età non superiore a 26
anni. La misura massima della maggiorazione
è di 400 euro che, sommata alla detrazione
di base, raggiunge quindi la cifra di 600
euro.
Va chiarito che questa nuova detrazione, che
non ha precedenti nell'Ici, non è legata
alla condizione di figlio a carico. I 50
euro aggiuntivi, quindi, competono anche se
il figlio lavora ed ha redditi propri. Il
problema che si pone riguarda le modalità di
attribuzione della maggiorazione in presenza
di una pluralità di contitolari
dell'immobile.
Al riguardo, si ricorda che la detrazione
base di 200 euro si imputa a ciascun
proprietario residente nell'immobile, a
prescindere dalla quota di possesso. Così,
per esempio, se l'abitazione è posseduta da
due soggetti che vi risiedono con quote
dell'80 e del 20%, la detrazione sarà
imputata per 100 euro a ciascun
proprietario.
Non è chiaro se le stesse regole valgono per
la maggiorazione.
Si pensi ad esempio ad un immobile in
proprietà di madre e figlio che vi risiedono
unitamente alla famiglia del figlio,
composta anche di due bambini e del coniuge.
Se si applicassero le regole ordinarie, i
100 euro di detrazione aggiuntiva dovrebbero
essere suddivise paritariamente tra i due
titolari.
Ma se invece si ritiene, come sembra, che
l'agevolazione è mirata alle famiglie con
figli, l'intera maggiorazione dovrebbe
essere attribuita al figlio comproprietario.
Le cose si complicano se l'appartamento è
interamente intestato ai figli (con età non
superiore a 26 anni) ed è abitato dal nucleo
familiare composto anche dai genitori. In
questo caso, negare del tutto la
maggiorazione della detrazione sarebbe
contrario allo spirito della legge.
Dovrebbe potersi affermare in sostanza che
le quote dell'immobile intestate ai
componenti del medesimo nucleo familiare, in
presenza delle condizioni di legge, hanno
sempre diritto alle detrazioni maggiorate, a
prescindere dalla titolarità formale delle
stesse.
Per l'ex casa coniugale assegnata al coniuge
separato o divorziato si conferma invece
l'assimilazione ope legis all'abitazione
principale, sia ai fini dell'applicazione
dell'aliquota che della detrazione. L'unica
condizione è che il coniuge non assegnatario
non possieda un altro immobile ad uso
abitativo nel medesimo comune. In questo
caso, se dovessero trovare conferma le
regole Ici, la detrazione dovrebbe essere
commisurata alla quota di possesso. Ciò
diversamente dalla disciplina ordinaria
della detrazione.
Questo significa che un immobile posseduto
al 50% da ciascuno degli ex coniugi darebbe
diritto alla detrazione di 100 euro per il
coniuge non assegnatario e di 200 euro per
il soggetto che vi abita.
La maggiorazione della detrazione invece
dovrebbe competere per intero al coniuge che
convive con i figli, anche se la
formulazione della norma non esclude una
applicazione più ampia del beneficio.
Estensione che sarebbe quanto mai opportuna,
soprattutto nei casi in cui il coniuge non
assegnatario sia unico proprietario dell'ex
casa coniugale.
Dove invece non vi sono dubbi è nella
mancata riproposizione dell'assimilazione
relativa alle case concesse in uso gratuito
a parenti.
Questa fattispecie, in presenza di un
regolamento comunale, sino alla fine del
2011 dà diritto all'esenzione Ici. Il
decreto 201 ha tuttavia soppresso la
disposizione di riferimento (articolo 59,
lettera e), del decreto legislativo n.
446/97) ed ha ristretto di molto le ipotesi
di assimilazione all'abitazione principale.
Il risultato finale è che gli immobili in
uso a parenti sono diventati, ai fini Imu,
come delle seconde case, assoggettate quindi
all'aliquota di base del 7,6 per mille,
senza che residuino spazi per i regolamenti
locali. |