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STEFANIA RODA': "NOVITA' SULL'ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA (ACE)" NELLE RUBRICHE DI BORDIGHERA.NET

STEFANIA RODA'

 

NOVITA' SULL'ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA (ACE)

 

Con il Decreto Legislativo attuativo della direttiva europea 2009/28/CE varato dal Consiglio dei Ministri il 3 marzo 2011 è stata introdotta una nuova normativa a modifica del Decreto Legislativo 192/2005 che all'art. 6 dispone che gli edifici oggetto di compravendita debbano essere "dotati" dell'attestato di certificazione energetica.
L'art. 13 c.2 ter del Decreto Legislativo ora approvato prevede che nei contratti di compravendita debba essere inserita la dichiarazione dell'acquirente di aver ricevuto le informazioni e la documentazione in ordine alla certificazione energetica dell'edificio.
La clausola di cui sopra va a mutare radicalmente la situazione attuale, ove secondo l'interpretazione corrente l'obbligo di "dotare" l'immobile dell'ACE è stato inteso come possibilità che sia l'acquirente a impegnarsi alla dotazione dell'Ace anche in epoca successiva al rogito che pertanto può essere stipulato anche in assenza di certificato, su accordo delle parti.
Ora per contro, poiché la norma prevede che l'acquirente necessariamente nell'atto notarile dia atto di aver ricevuto la documentazione relativa all'ACE, ne deriva che l'atto non possa essere stipulato senza l'ACE, neppure con l'indicazione che l'attestato sarà stilato successivamente.
La norma pare cioè essere "imperativa" e sottratta quindi alla libera disponibilità delle parti contraenti.
Va ricordato che in tema di certificazione energetica alcune Regioni hanno emanato normative ove è contemplato l'obbligo di allegazione dell'ACE al rogito, ma o non sono state previste sanzioni in caso di inadempimento (v. l'Emilia Romagna e Liguria) oppure in tale caso è stato previsto l'obbligo per il Notaio di segnalare la mancata allegazione all'Organismo preposto alle verifiche con la successiva solo applicazione di sanzioni amministrative (Lombardia da 5.000 a 20.000 euro a carico del venditore).
In sostanza su accordo delle parti attualmente è possibile che venga rogato un atto senza l'ACE, con la conseguenza che al massimo, ove previsto, il venditore debba poi pagare una sanzione amministrativa.
Stante invece la nuova norma che prevede la dichiarazione dell'acquirente di avere ricevuto la documentazione parrebbe doversi ricavare che i Notai, in assenza di ACE, non provvederanno a rogare l'atto in quanto lo stesso potrebbe essere nullo, in quanto in contrasto con una norma imperativa.
Avv. Paolo Pesando - Avv. Daniele Mammani