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La Delibera Reg. N. 793
ha disposto che tutti coloro che lavorano
nel campo alimentare (alimentaristi),
esclusi coloro che non vengono mai a
contatto con gli alimenti, neppure
occasionalmente, devono avere una formazione
permanente appropriata rispetto alla
tipologia dell`azienda ed alla mansione
ricoperta.
Con il termine "alimentaristi" si intende il
personale addetto alla produzione,
preparazione, manipolazione e vendita di
sostanze alimentari, destinato a venire in
contatto diretto o indiretto, anche
temporaneamente, con gli alimenti.
Si comprendono in tale definizione anche il
conduttore dell'esercizio ed ai suoi
collaboratori familiari, e in generale
chiunque presti attività, anche a titolo
gratuito, temporaneo o sporadico,
nell'esercizio stesso.
Non sono invece compresi fra gli
"alimentaristi" gli addetti di imprese
alimentari che rivestono stabilmente ed
esclusivamente mansioni che non implicano lo
svolgimento, neppure sporadico o temporaneo,
di attività di produzione, manipolazione,
somministrazione, confezionamento, deposito,
trasporto di alimenti e che non entrano in
contatto diretto o indiretto con gli stessi.
La formazione degli alimentaristi
rappresenta uno strumento essenziale di
prevenzione nell'ambito della sicurezza
alimentare. Il ruolo determinante della
formazione è stato confermato anche dalla
normativa comunitaria in materia d'igiene
degli alimenti costituente il cosiddetto
"Pacchetto Igiene".
La formazione deve essere: specifica,
appropriata, permanente, documentata.
La formazione degli addetti provenienti da
altre regioni, impiegati in imprese
alimentari situate in Liguria, se
adeguatamente documentata e con contenuti
formativi analoghi a quanto previsto dalla
delibera, viene ritenuta idonea.
Per i nuovi assunti, anche in caso siano già
in possesso di formazione adeguata, si deve
comunque prevedere, al momento dell'ingresso
nell'azienda alimentare, almeno un incontro
di addestramento documentato, effettuato dal
titolare o dal responsabile del piano di
autocontrollo, a condizione che questi siano
debitamente formati.
La formazione è periodica:
- chi ha avuto una formazione simile per
contenuti, durata ed appropriata rispetto
alla mansione svolta, nei 3 anni precedenti
il luglio 2012 (cioè dal 2009 in poi) deve
fare l`aggiornamento entro 3 anni (entro
cioè il 2015);
- chi l`ha fatta prima del 2009 deve
adeguarsi entro luglio 2013. |