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Anche quest'anno siamo
giunti all'appuntamento con lo "spesometro"
(articolo 21 - D.Lgs 78/2010) ed il periodo
d'imposta interessato è il 2011.
Vige l'obbligo di comunicare all'Agenzia
delle Entrate gli acquisti e le vendite, le
prestazioni di servizi rese e ricevute, di
valore pari o superiori a 3mila euro, Iva
esclusa, e con fattura obbligatoria.
Stesso termine per trasmettere i dati
riguardanti le operazione senza fatturazione
obbligatoria, realizzate tra il 1° luglio e
il 31 dicembre 2011, per le quali la soglia
minima è di 3.600 euro al lordo dell'imposta
sul valore aggiunto.
Imprese, professionisti e lavoratori
autonomi dovranno trasmettere i dati
relativi ad acquisti, cessioni, prestazioni
di servizi rese e ricevute, effettuati dal
1° luglio al 31 dicembre 2011, dai 3.600
euro (al lordo dell'Iva) in su, realizzati
con privati, per i quali non hanno dovuto
emettere fattura e documentati, in genere,
attraverso lo scontrino o la ricevuta
fiscale (provv. del 22 dicembre 2010).
Invece, con provvedimento del 13 aprile
2012, la scadenza è stata spostata al 15
ottobre, per gli operatori finanziari ai
quali, la manovra correttiva del luglio
2011, ha trasferito il compito di inviare i
dati relativi ai pagamenti non fatturati,
effettuati da consumatori finali persone
fisiche in pratica con carte di credito,
di debito e prepagate, non inferiori a 3.600
euro (Iva compresa).
In ogni modo, per facilitare i contribuenti,
il tracciato informatico è stato di recente
modificato in modo da consentire l'invio
anche delle operazioni "sotto soglia".
Sono soggetti all'obbligo anche gli enti non
commerciali (per le operazioni commerciali o
agricole), i non residenti con stabile
organizzazione in Italia, i curatori
fallimentari e i commissari liquidatori, chi
si avvale della dispensa da adempimenti per
operazioni esenti (articolo 36-bis del Dpr
633/1972), chi applica il regime agevolato
per le nuove iniziative imprenditoriali e di
lavoro autonomo.
Non devono invece essere segnalate le
operazioni fuori campo Iva o quelle, in
linea di massima, per le quali
l'Amministrazione è stata già informata,
come ad esempio le importazioni, le
esportazioni con bolletta doganale, le
transazioni black list, gli scambi
intracomunitari già monitorati attraverso i
modelli Intrastat o il sistema Vies, i
contratti di assicurazione, compravendita e
somministrazione di energia elettrica, i
passaggi interni di beni tra rami d'azienda.
Sono stati esclusi, inoltre, dallo "spesometro",
Stato, Regioni, Province, Comuni e altri
organismo di diritto pubblico (provvedimento
del 21 giugno).
La comunicazione va inviata, esclusivamente
per via telematica tramite i canali
Fisconline o Entratel o rivolgendosi agli
intermediari autorizzati. Sul sito internet
dell'Agenzia delle Entrate è disponibile il
software per la compilazione e la
trasmissione dei dati
(www.agenziaentrate.gov.it). |