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STEFANIA RODA' |
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Nata a Bordighera nel
1979, ha conseguito il diploma all'istituto
tecnico Eugenio Montale di Bordighera.
Nel 1998 entra nel campo del mercato
immobiliare, iniziando dalla "gavetta", come
impiegata presso l'agenzia immobiliare
Montemare Due.
Nel 2006 consegue il patentino di agente
immobilare e rileva l'agenzia immobiliare
dove lavorava, per inziare una carriera
imprenditoriale, a conduzione familiare, con
la zia Melina, nella nuova denominazione
"Agenzia Immobiliare Due Emme".
Nel 2010 partecipa al corso di
amministratori di condominio, ottenendo il
relativo attestato.
Pur essendo giovanissima vanta una
consolidata esperienza nel campo
immobiliare, in un contesto particolare e
diversificato come quello di Bordighera,
oltre al positivo inserimento
in quello della gestione delle
amministrazioni condominiali. |
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DIFFERENZA TRA CAPARRA
CONFIRMATORIA, CAPARRA PENITENZIALE E
ACCONTO |
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Normalmente, quando si
decide di presentare una proposta scritta
per l'acquisto di un immobile, si versa come
anticipo una somma di denaro a titolo di
caparra.
La caparra corrisponde alla somma di denaro
che si versa nel momento della proposta
immobiliare, tale importo viene versato
anticipatamente all'atto definitivo di
compravendita (Rogito).
Tra le diverse tipologie di caparra
esistenti, importanti per tutelare entrambe
le parti (parte venditrice e parte
acquirente) coinvolte nella trattativa di
compravendita troviamo la Caparra
Confirmatoria e la Caparra Penienziale. Di
norma nel momento della proposta o del
contratto preliminare di vendita
(Compromesso), se non specificato
diversamente, la caparra si intende
confirmatoria.
La caparra confirmatoria è disciplinata
dall'art. 1385 del Codice Civile che recita:
"Art. 1385 (caparra confirmatoria): Se al
momento della conclusione (1326) del
contratto una parte dà all'altra, a titolo
di caparra, una somma di danaro o una
quantità di altre cose fungibili, la
caparra, in caso di adempimento, deve essere
restituita o imputata alla prestazione
dovuta (1194). Se la parte che ha dato la
caparra è inadempiente (1218), l'altra può
recedere dal contratto, ritenendo la
caparra; se inadempiente è invece la parte
che l'ha ricevuta, l'altra può recedere dal
contratto ed esigere il doppio della caparra
(1386,1826; att. 164).
Se però la parte che non è inadempiente
preferisce domandare l'esecuzione o la
risoluzione (1453 e seguenti) del contratto,
il risarcimento del danno è regolato dalle
norme generali (1223 e seguenti; att. 164)".
Dall'articolo di legge si evince che a
seconda di quale sia la parte inadempiente,
si hanno due possibilità:
1. Se la parte che ha versato la caparra si
rende inadempiente, l'altra parte può
recedere dal contratto e trattenere la
caparra versata.
2. Se invece ad essere inadempiente è la
parte che ha ricevuto la caparra, l'altra
parte può sempre recedere e richiedere il
doppio dell'importo versato a titolo di
caparra.
In entrambi i casi, la parte interessata può
comunque insistere per ottenere
l'adempimento o richiedere il risarcimento
per l'ulteriore danno subito (un esempio nel
caso di un venditore che si fosse già
impegnato all'acquisto di un altro immobile
pensando di aver già venduto il suo).
La caparra penitenziale è regolata dall'art.
1386 del codice civile. Le parti possono
stabilire che il contratto si possa
sciogliere pagando un prezzo. Questa somma
rappresenta la caparra penitenziale. In
questo caso la parte adempiente non può
richiedere né il maggior danno né
l'esecuzione del contratto. In sostanza, con
questo tipo di caparra è come se si
acquistasse il diritto di cambiare idea. Se
a cambiare idea è il venditore, alla
controparte spetta nuovamente il doppio
della caparra versata, mentre l'acquirente
che decida di non osservare il contratto
perderà la sola somma anticipatamente
versata.
Infine l'acconto è la somma versata
dall'acquirente al venditore come
anticipazione del prezzo concordato.
L'acconto deve successivamente scontarsi dal
prezzo totale di acquisto. Se l'affare non
va in porto, l'acconto va restituito
all'acquirente quando la "colpa" della
rottura dell'accordo sia da imputarsi al
venditore. E' previsto che si possano
chiedere anche eventuali danni. |
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