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MARTA COLLU: "RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE E DETRAZIONI FISCALI" NELLE RUBRICHE DI BORDIGHERA.NET

MARTA COLLU

 

RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE E DETRAZIONI FISCALI

 

La legge finanziaria 2010 ha prorogato fino al 31 dicembre 2012 il termine per fruire della detrazione del 36% delle spese sostenute per i lavori di recupero del patrimonio edilizio.
La stessa legge finanziaria 2010 ha prorogato la detrazione d'imposta sull'acquisto di immobili ristrutturati da imprese di costruzione o ristrutturazione o da cooperative.
L'agevolazione è applicabile alle abitazioni facenti parte di edifici interamente ristrutturati dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2012 e acquistati entro il 30 giugno 2013.
Non ha più scadenza l'applicazione dell'aliquota Iva agevolata del 10% per le prestazioni di servizi e le forniture di beni relative agli interventi di recupero edilizio di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione, realizzati sugli immobili a prevalente destinazione abitativa privata.
Senza scadenze è anche la possibilità di fruire della detrazione Irpef del 19% sugli interessi passivi pagati per mutui stipulati per la costruzione (e la ristrutturazione) dell'abitazione principale e dell'applicazione dell'aliquota Iva del 4% sui beni finiti acquistati per la costruzione di abitazioni non di lusso (a prescindere da prima casa o meno).
In particolare, per quanto riguarda la prima agevolazione citata per le spese di ristrutturazione, i contribuenti hanno la possibilità di detrarre dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef) le spese sostenute fino al 31 dicembre 2012 per la ristrutturazione di case di abitazione e delle parti comuni di edifici residenziali. Il beneficio spetta fino al limite massimo complessivo di spesa di 48.000 euro da suddividere in dieci anni.
I contribuenti di età non inferiore a 75 e 80 anni possono ripartire la detrazione rispettivamente in cinque o tre rate annuali di pari importo.
La detrazione compete per le spese sostenute nell'anno e rispetta rigorosamente il criterio di cassa.
Possono beneficiare dell'agevolazione non solo i proprietari degli immobili ma anche i titolari di diritti reali e che sostengono le spese (ad esempio: usufrutto, uso, abitazione) ed anche chi occupa l'immobile a titolo di locazione o comodato.
La detrazione riguarda le spese sostenute per eseguire gli interventi di manutenzione straordinaria, le opere di restauro, risanamento conservativo e lavori di ristrutturazione edilizia per i singoli appartamenti e per gli immobili condominiali.
Gli interventi di manutenzione ordinaria sono ammessi solo per determinate parti comuni di edifici residenziali, la detrazione spetterà ad ogni condomino in base alla quota millesimale.
Per fruire della detrazione Irpef sulle spese di ristrutturazione i contribuenti sono tenuti ad osservare una serie di adempimenti: comunicazione di inizio lavori, comunicazione alla Azienda Sanitaria Locale, pagamento mediante bonifico.
Prima dell'inizio dei lavori è necessario inviare, con raccomandata, la comunicazione di inizio lavori redatta su apposito modello che si può reperire presso gli uffici territoriali dell'Agenzia o nel sito internet www.agenziaentrate.gov.it.
Contestualmente a tale comunicazione, a cura dei soggetti interessati alla detrazione, deve essere inviata all'Azienda sanitaria locale competente per territorio una comunicazione con raccomandata A.R. Per fruire della detrazione è necessario che le spese detraibili siano pagate tramite bonifico bancario o postale da cui risultino la causale del versamento, il codice fiscale del soggetto che paga e il codice fiscale o numero di partita Iva del beneficiario del pagamento.
La variazione della titolarità dell'immobile sul quale sono effettuati gli interventi di ristrutturazione e manutenzione prima che sia trascorso l'intero periodo per fruire della detrazione, nei casi più frequenti comporta il trasferimento della detrazione.
La legge 13 dicembre 2010, n. 220 (legge di stabilità 2011) ha prorogato la detrazione Irpef del 55% a favore dei contribuenti che effettuano interventi di riqualificazione energetica negli edifici entro il 31 dicembre 2011.
La detrazione d'imposta del 36% per gli interventi di recupero edilizio non è cumulabile con le agevolazioni fiscali previste per i medesimi interventi dalle disposizioni finalizzate al risparmio energetico.
Pertanto, nel caso in cui gli interventi realizzati rientrino sia nelle agevolazioni previste per il risparmio energetico che in quelle previste per le ristrutturazioni edilizie, il contribuente potrà fruire, per le medesime spese, soltanto dell'uno o dell'altro beneficio fiscale, rispettando gli adempimenti specificamente previsti in relazione a ciascuna di esse.
I contribuenti che intraprendono la ristrutturazione e/o la costruzione della loro casa di abitazione principale, possono detrarre dall'Irpef, nella misura del 19%, gli interessi passivi e i relativi oneri accessori pagati sui mutui ipotecari, per costruzione e ristrutturazione dell'unità immobiliare, stipulati con soggetti residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato membro dell'Unione europea, ovvero con stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti.
L'importo massimo sul quale va calcolata la detrazione del 19% è pari a 2.582,28 euro complessivi per ciascun anno d'imposta.
Per usufruire di quest'ultima detrazione è necessario che siano rispettate le seguenti condizioni: il mutuo deve essere stipulato nei sei mesi antecedenti la data di inizio dei lavori di costruzione o nei diciotto mesi successivi; l'immobile deve essere adibito ad abitazione principale entro sei mesi dal termine dei lavori di costruzione; il contratto di mutuo deve essere stipulato dal soggetto che avrà il possesso dell'unità immobiliare a titolo di proprietà o di altro diritto reale.
Per ulteriori informazioni consultare il sito www.agenziaentrate.gov.it