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La legge finanziaria 2010
ha prorogato fino al 31 dicembre 2012 il
termine per fruire della detrazione del 36%
delle spese sostenute per i lavori di
recupero del patrimonio edilizio.
La stessa legge finanziaria 2010 ha
prorogato la detrazione d'imposta
sull'acquisto di immobili ristrutturati da
imprese di costruzione o ristrutturazione o
da cooperative.
L'agevolazione è applicabile alle abitazioni
facenti parte di edifici interamente
ristrutturati dal 1° gennaio 2008 al 31
dicembre 2012 e acquistati entro il 30
giugno 2013.
Non ha più scadenza l'applicazione
dell'aliquota Iva agevolata del 10% per le
prestazioni di servizi e le forniture di
beni relative agli interventi di recupero
edilizio di manutenzione ordinaria e
straordinaria, di restauro e risanamento
conservativo e di ristrutturazione,
realizzati sugli immobili a prevalente
destinazione abitativa privata.
Senza scadenze è anche la possibilità di
fruire della detrazione Irpef del 19% sugli
interessi passivi pagati per mutui stipulati
per la costruzione (e la ristrutturazione)
dell'abitazione principale e
dell'applicazione dell'aliquota Iva del 4%
sui beni finiti acquistati per la
costruzione di abitazioni non di lusso (a
prescindere da prima casa o meno).
In particolare, per quanto riguarda la prima
agevolazione citata per le spese di
ristrutturazione, i contribuenti hanno la
possibilità di detrarre dall'imposta sul
reddito delle persone fisiche (Irpef) le
spese sostenute fino al 31 dicembre 2012 per
la ristrutturazione di case di abitazione e
delle parti comuni di edifici residenziali.
Il beneficio spetta fino al limite massimo
complessivo di spesa di 48.000 euro da
suddividere in dieci anni.
I contribuenti di età non inferiore a 75 e
80 anni possono ripartire la detrazione
rispettivamente in cinque o tre rate annuali
di pari importo.
La detrazione compete per le spese sostenute
nell'anno e rispetta rigorosamente il
criterio di cassa.
Possono beneficiare dell'agevolazione non
solo i proprietari degli immobili ma anche i
titolari di diritti reali e che sostengono
le spese (ad esempio: usufrutto, uso,
abitazione) ed anche chi occupa l'immobile a
titolo di locazione o comodato.
La detrazione riguarda le spese sostenute
per eseguire gli interventi di manutenzione
straordinaria, le opere di restauro,
risanamento conservativo e lavori di
ristrutturazione edilizia per i singoli
appartamenti e per gli immobili
condominiali.
Gli interventi di manutenzione ordinaria
sono ammessi solo per determinate parti
comuni di edifici residenziali, la
detrazione spetterà ad ogni condomino in
base alla quota millesimale.
Per fruire della detrazione Irpef sulle
spese di ristrutturazione i contribuenti
sono tenuti ad osservare una serie di
adempimenti: comunicazione di inizio lavori,
comunicazione alla Azienda Sanitaria Locale,
pagamento mediante bonifico.
Prima dell'inizio dei lavori è necessario
inviare, con raccomandata, la comunicazione
di inizio lavori redatta su apposito modello
che si può reperire presso gli uffici
territoriali dell'Agenzia o nel sito
internet www.agenziaentrate.gov.it.
Contestualmente a tale comunicazione, a cura
dei soggetti interessati alla detrazione,
deve essere inviata all'Azienda sanitaria
locale competente per territorio una
comunicazione con raccomandata A.R. Per
fruire della detrazione è necessario che le
spese detraibili siano pagate tramite
bonifico bancario o postale da cui risultino
la causale del versamento, il codice fiscale
del soggetto che paga e il codice fiscale o
numero di partita Iva del beneficiario del
pagamento.
La variazione della titolarità dell'immobile
sul quale sono effettuati gli interventi di
ristrutturazione
e manutenzione prima che sia trascorso
l'intero periodo per fruire della
detrazione, nei casi più frequenti comporta
il trasferimento della detrazione.
La legge 13 dicembre 2010, n. 220 (legge di
stabilità 2011) ha prorogato la detrazione
Irpef del 55% a favore dei contribuenti che
effettuano interventi di riqualificazione
energetica negli edifici entro il 31
dicembre 2011.
La detrazione d'imposta del 36% per gli
interventi di recupero edilizio non è
cumulabile con le agevolazioni fiscali
previste per i medesimi interventi dalle
disposizioni finalizzate al risparmio
energetico.
Pertanto, nel caso in cui gli interventi
realizzati rientrino sia nelle agevolazioni
previste per il risparmio energetico che in
quelle previste per le ristrutturazioni
edilizie, il contribuente potrà fruire, per
le medesime spese, soltanto dell'uno o
dell'altro beneficio fiscale, rispettando
gli adempimenti specificamente previsti in
relazione a ciascuna di esse.
I contribuenti che intraprendono la
ristrutturazione e/o la costruzione della
loro casa di abitazione principale, possono
detrarre dall'Irpef, nella misura del 19%,
gli interessi passivi e i relativi oneri
accessori pagati sui mutui ipotecari, per
costruzione e ristrutturazione dell'unità
immobiliare, stipulati con soggetti
residenti nel territorio dello Stato o di
uno Stato membro dell'Unione europea,
ovvero con stabili organizzazioni nel
territorio dello Stato di soggetti non
residenti.
L'importo massimo sul quale va calcolata la
detrazione del 19% è pari a 2.582,28 euro
complessivi per ciascun anno d'imposta.
Per usufruire di quest'ultima detrazione è
necessario che siano rispettate le seguenti
condizioni: il mutuo deve essere stipulato
nei sei mesi antecedenti la data di inizio
dei lavori di costruzione o nei diciotto
mesi successivi; l'immobile deve essere
adibito ad abitazione principale entro sei
mesi dal termine dei lavori di costruzione;
il contratto di mutuo deve essere stipulato
dal soggetto che avrà il possesso dell'unità
immobiliare a titolo di proprietà o di altro
diritto reale.
Per ulteriori informazioni consultare il
sito www.agenziaentrate.gov.it |