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MARTA COLLU: "OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE E COMUNICAZIONE PREVENTIVA" NELLE RUBRICHE DI BORDIGHERA.NET

MARTA COLLU

 

OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE E COMUNICAZIONE PREVENTIVA

 

Il decreto legge 78/2010 ha introdotto l'obbligo di dichiarazione di volontà per i soggetti che intendono effettuare operazioni intracomunitarie. Lo scopo è di garantire un monitoraggio continuo dei soggetti che hanno espresso la volontà di porre in essere operazioni intracomunitarie e che sono stati conseguentemente inseriti nell'archivio dei soggetti autorizzati alle operazioni intracomunitarie (cosiddetto VIES).
Il VIES (VAT Information Exchange System) è un sistema di scambi automatici tra le amministrazioni finanziarie degli Stati membri dell'Unione Europea, la cui base giuridica è il Regolamento UE 904/2010 che ha sostituito il 7 ottobre 2010 il Regolamento CE 1798/2003.
E' attivo dal 1 gennaio 1993 e la sua finalità è il controllo delle transazioni commerciali in ambito comunitario e dei soggetti passivi IVA che le pongono in essere.
Il servizio "Partite IVA comunitarie", attivo sul sito dell'Agenzia delle Entrate, consente agli operatori commerciali titolari di una partita IVA che effettuano operazioni intracomunitarie, di verificare la validità del numero di identificazione IVA dei loro clienti.
Un'operazione è intracomunitaria quando è realizzata da un soggetto passivo IVA identificato in uno Stato membro dell'Unione Europea verso un soggetto passivo IVA identificato in un altro Stato membro dell'Unione Europea.
Gli operatori commerciali in ambito comunitario devono essere identificati da un codice IVA attribuito dalle rispettive amministrazioni nazionali.
Essi sono tenuti ad indicare sulle fatture di vendita il numero identificativo IVA della controparte, tale numero deve essere formalmente corretto e corrispondere ad un operatore IVA esistente ed in attività.
La verifica del numero identificativo IVA digitato avviene attraverso il collegamento con i sistemi fiscali degli Stati membri. Non esiste, infatti, una base dati a livello comunitario ma per effettuare il controllo, le richieste sono inviate allo Stato membro selezionato che, per fornire la risposta, accede alla propria base dati nazionale.
La base dati italiana è stata aggiornata a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 27 del DL 78/2010 e dei relativi provvedimenti attuativi che hanno previsto un regime di autorizzazione ad effettuare operazioni intracomunitarie.
Con i provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle Entrate del 29/12/2010 sono state definite le modalità di diniego o revoca dell'autorizzazione ad effettuare operazioni intracomunitarie ed i criteri di inclusione delle partite Iva nell'archivio informatico dei soggetti autorizzati a porre in essere operazioni intracomunitarie.
I soggetti che intraprendono l'esercizio di un'impresa, arte o professione nel territorio dello Stato, o vi istituiscono una stabile organizzazione nella dichiarazione di inizio attività ai fini IVA devono esprimere l'eventuale volontà di porre in essere operazioni di cui al titolo II capo II del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331. Tale volontà viene espressa compilando il campo "Operazioni Intracomunitarie" del Quadro I dei modelli AA7 (soggetti diversi dalle persone fisiche) o AA9 (imprese individuali e lavoratori autonomi). Vale come manifestazione di volontà di porre in essere operazioni intracomunitarie la selezione della casella "C" del Quadro A del modello AA7 da parte degli enti non commerciali non soggetti passivi d'imposta.
I soggetti già titolari di partita IVA possono: dichiarare la volontà di porre in essere operazioni intracomunitarie mediante apposita istanza da presentare direttamente ad un ufficio dell'Agenzia delle Entrate o comunicare la volontà di retrocedere da tale opzione, che decorre dalla data di acquisizione dell'apposita istanza da parte dell'Agenzia.
Entro trenta giorni dalla ricezione della dichiarazione di volontà a porre in essere operazioni intracomunitarie, l'Agenzia verifica che i dati forniti siano completi ed esatti ed effettua una valutazione preliminare degli stessi dati e del rischio. In caso di esito negativo, la struttura dell'Agenzia competente per le attività di controllo ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, entro i suddetti trenta giorni, emana provvedimento di diniego fondato sugli esiti della valutazione.