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Il 16 settembre è stata pubblicata sulla
Gazzetta Ufficiale la legge n. 148/2011, di
conversione del decreto legge n. 138 del
2011, che prevede l'aumento dell'aliquota
Iva ordinaria dal 20 al 21% (art.2, comma
2-bis). Poiché la legge è entrata in vigore
il giorno successivo alla sua pubblicazione
in Gazzetta, gli operatori economici già da
sabato 17 settembre hanno dovuto applicare
la nuova aliquota.
Nei prossimi giorni, per determinare
l'aliquota Iva applicabile (20% o 21%) alle
cessioni di beni mobili o immobili o alle
prestazioni di servizi, si dovrà prestare
particolare attenzione al momento
fiscalmente rilevante dell'operazione. Solo
se questo cade dopo l'entrata in vigore
della modifica si applicherà l'aliquota Iva
del 21 per cento.
Le fatture differite relative alle consegne
di beni effettuate nel mese di settembre
2011, emesse entro il 15 ottobre,
indicheranno due aliquote Iva ordinarie
differenti: il 20% per le consegne
effettuate fino al 16 settembre (compreso),
e il 21% per quelle successive. Nulla vieta,
però, di emettere nei confronti dello stesso
cliente due differenti fatture differite.
L'articolo 21, comma 4 Dpr 633/1972,
infatti, prima concede la possibilità di
emettere una fattura differita per ogni
cessione di beni documentata da documento di
trasporto o da altro documento simile, poi
prevede la possibilità di emettere anche
«una sola fattura per le cessioni effettuate
nel corso di un mese solare fra le stesse
parti». La conferma arriva dalla circolare
31 ottobre 1974, n. 42, secondo la quale
«per le cessioni effettuate nel corso di un
mese solare fra le stesse parti si può
emettere una unica fattura che riepiloghi le
operazioni effettuate nel mese ovvero più
fatture che riassumano operazioni effettuate
in periodi più brevi del mese stesso».
Quindi, le cessioni effettuate nei confronti
di un medesimo soggetto nel mese possono
anche essere riepilogate in più fatture,
fermo restando l'obbligo di indicare in
fattura gli estremi dei documenti di
trasporto emessi.
Qualora nella fase di prima applicazione
ragioni di ordine tecnico impediscano di
adeguare in modo rapido i software per la
fatturazione e i misuratori fiscali, gli
operatori potranno regolarizzare le fatture
eventualmente emesse e i corrispettivi
annotati in modo non corretto effettuando la
variazione in aumento (art. 26, primo comma,
del DPR n. 633 del 1972). La
regolarizzazione non comporterà alcuna
sanzione se la maggiore imposta collegata
all'aumento dell'aliquota verrà comunque
versata nella liquidazione periodica in cui
l'Iva è esigibile.
Quindi spetta al cedente/commissionario la
regolarizzazione dell'operazione, ma se ciò
non avviene il cessionario/committente può
evitare le sanzioni se, entro 30 giorni
dalla registrazione della fattura errata nel
registro degli acquisti, versi la maggiore
Iva presentando all'Agenzia delle Entrate
un'autofattura in duplice copia. |