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MARTA COLLU: "IVA AL 21%: PRIME INDICAZIONI" NELLE RUBRICHE DI BORDIGHERA.NET

MARTA COLLU

 

IVA AL 21%: PRIME INDICAZIONI

 

Il 16 settembre è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la legge n. 148/2011, di conversione del decreto legge n. 138 del 2011, che prevede l'aumento dell'aliquota Iva ordinaria dal 20 al 21% (art.2, comma 2-bis). Poiché la legge è entrata in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta, gli operatori economici già da sabato 17 settembre hanno dovuto applicare la nuova aliquota.
Nei prossimi giorni, per determinare l'aliquota Iva applicabile (20% o 21%) alle cessioni di beni mobili o immobili o alle prestazioni di servizi, si dovrà prestare particolare attenzione al momento fiscalmente rilevante dell'operazione. Solo se questo cade dopo l'entrata in vigore della modifica si applicherà l'aliquota Iva del 21 per cento.
Le fatture differite relative alle consegne di beni effettuate nel mese di settembre 2011, emesse entro il 15 ottobre, indicheranno due aliquote Iva ordinarie differenti: il 20% per le consegne effettuate fino al 16 settembre (compreso), e il 21% per quelle successive. Nulla vieta, però, di emettere nei confronti dello stesso cliente due differenti fatture differite. L'articolo 21, comma 4 Dpr 633/1972, infatti, prima concede la possibilità di emettere una fattura differita per ogni cessione di beni documentata da documento di trasporto o da altro documento simile, poi prevede la possibilità di emettere anche «una sola fattura per le cessioni effettuate nel corso di un mese solare fra le stesse parti». La conferma arriva dalla circolare 31 ottobre 1974, n. 42, secondo la quale «per le cessioni effettuate nel corso di un mese solare fra le stesse parti si può emettere una unica fattura che riepiloghi le operazioni effettuate nel mese ovvero più fatture che riassumano operazioni effettuate in periodi più brevi del mese stesso». Quindi, le cessioni effettuate nei confronti di un medesimo soggetto nel mese possono anche essere riepilogate in più fatture, fermo restando l'obbligo di indicare in fattura gli estremi dei documenti di trasporto emessi.
Qualora nella fase di prima applicazione ragioni di ordine tecnico impediscano di adeguare in modo rapido i software per la fatturazione e i misuratori fiscali, gli operatori potranno regolarizzare le fatture eventualmente emesse e i corrispettivi annotati in modo non corretto effettuando la variazione in aumento (art. 26, primo comma, del DPR n. 633 del 1972). La regolarizzazione non comporterà alcuna sanzione se la maggiore imposta collegata all'aumento dell'aliquota verrà comunque versata nella liquidazione periodica in cui l'Iva è esigibile.
Quindi spetta al cedente/commissionario la regolarizzazione dell'operazione, ma se ciò non avviene il cessionario/committente può evitare le sanzioni se, entro 30 giorni dalla registrazione della fattura errata nel registro degli acquisti, versi la maggiore Iva presentando all'Agenzia delle Entrate un'autofattura in duplice copia.