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MARTA COLLU: "IMPOSTA SOSTITUTIVA DEL 10% E PRODUTTIVITA' AZIENDALE" NELLE RUBRICHE DI BORDIGHERA.NET

MARTA COLLU

 

IMPOSTA SOSTITUTIVA DEL 10% E PRODUTTIVITA' AZIENDALE

 

Con la circolare N. 19/E del 10 maggio 2011 l'Agenzia delle Entrate ha dato ulteriori chiarimenti in ordine all'applicazione dell'imposta sostitutiva sugli emolumenti relativi alla produttività aziendale erogati nel 2011 ai lavoratori dipendenti del settore privato.
L'agevolazione in esame è stata introdotta per il 2008 dall'articolo 2 del d.l. 27 maggio 2008 n. 93 ed è stata prorogata, con alcune modificazioni, dall'art. 5 del d.l. 29 novembre 2008 n. 185 per il 2009 e dall'art. 2, commi 156 e 157, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 per il 2010.
Quest'ultima norma prevede che per il periodo d'imposta 2010 beneficiano della tassazione agevolata i titolari di reddito di lavoro dipendente non superiore, nell'anno 2009, a 35.000 euro. Tale importo deve essere considerato al lordo delle somme assoggettate ad imposta sostitutiva in tale anno.
Per quanto concerne il periodo d'imposta 2011, l'art. 53, comma 1, del d.l. n. 78 del 2010 ha previsto l'applicazione del regime dell'imposta sostitutiva, entro il limite complessivo di 6.000 euro lordi, in favore dei lavoratori del settore privato titolari di reddito da lavoro dipendente non superiore all'importo di 40.000 euro.
La norma di proroga nell'innalzare da 35.000 euro a 40.000 euro il limite reddituale dell'anno precedente previsto per beneficiare della agevolazione ha ristretto l'ambito oggettivo della disposizione limitandolo alle somme erogate in attuazione di quanto previsto da accordi o contratti collettivi territoriali o aziendali e correlate a incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa, in relazione a risultati riferibili all'andamento economico o agli utili della impresa o a ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale.
Ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva è condizione sufficiente l'attestazione, da parte datoriale nel CUD, che le somme sono correlate a incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa, in relazione a risultati riferibili all'andamento economico o agli utili dell'impresa o ad ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale e che esse siano state erogate in attuazione di quanto previsto da uno specifico accordo o contratto collettivo territoriale o aziendale della cui esistenza il datore di lavoro, su richiesta, dovrà fornire prova.
La circolare N. 19/E stabilisce che, ai fini della prova ed allo scopo si scongiurare possibili futuri contenziosi, sia indispensabile la formalizzazione per iscritto dell'accordo o contratto collettivo.
Ai sostituti d'imposta, i quali nei mesi di gennaio e febbraio abbiano applicato la detassazione su voci variabili della retribuzione, in assenza di accordi o contratti collettivi di II livello, seguendo il comportamento adottato negli anni passati, la circolare ha stabilito che non debbano essere applicate le sanzioni, in ossequio al principio sancito dallo Statuto del contribuente (art. 10, comma 3 della legge n. 212 del 2000).
La disapplicazione delle sanzioni è subordinata tuttavia alla circostanza che i sostituti d'imposta effettuino il versamento della differenza tra l'importo dell'imposta sostitutiva già versato e l'importo effettivamente dovuto in applicazione delle ritenute ordinarie sui redditi di lavoro dipendente, comprensiva di interessi (cfr. risoluzione n. 109/E del 2007), entro il 1° agosto 2011.