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Con
la circolare N. 19/E del 10 maggio 2011
l'Agenzia delle Entrate ha dato ulteriori
chiarimenti in ordine all'applicazione
dell'imposta sostitutiva sugli emolumenti
relativi alla produttività aziendale erogati
nel 2011 ai lavoratori dipendenti del
settore privato.
L'agevolazione in esame è stata introdotta
per il 2008 dall'articolo 2 del d.l. 27
maggio 2008 n. 93 ed è stata prorogata, con
alcune modificazioni, dall'art. 5 del d.l.
29 novembre 2008 n. 185 per il 2009 e
dall'art. 2, commi 156 e 157, della legge 23
dicembre 2009, n. 191 per il 2010.
Quest'ultima norma prevede che per il
periodo d'imposta 2010 beneficiano della
tassazione agevolata i titolari di reddito
di lavoro dipendente non superiore,
nell'anno 2009, a 35.000 euro. Tale importo
deve essere considerato al lordo delle somme
assoggettate ad imposta sostitutiva in tale
anno.
Per quanto concerne il periodo d'imposta
2011, l'art. 53, comma 1, del d.l. n. 78 del
2010 ha previsto l'applicazione del regime
dell'imposta sostitutiva, entro il limite
complessivo di 6.000 euro lordi, in favore
dei lavoratori del settore privato titolari
di reddito da lavoro dipendente non
superiore all'importo di 40.000 euro.
La norma di proroga nell'innalzare da 35.000
euro a 40.000 euro il limite reddituale
dell'anno precedente previsto per
beneficiare della agevolazione ha ristretto
l'ambito oggettivo della disposizione
limitandolo alle somme erogate in attuazione
di quanto previsto da accordi o contratti
collettivi territoriali o aziendali e
correlate a incrementi di produttività,
qualità, redditività, innovazione,
efficienza organizzativa, in relazione a
risultati riferibili all'andamento economico
o agli utili della impresa o a ogni altro
elemento rilevante ai fini del miglioramento
della competitività aziendale.
Ai fini dell'applicazione dell'imposta
sostitutiva è condizione sufficiente
l'attestazione, da parte datoriale nel CUD,
che le somme sono correlate a incrementi di
produttività, qualità, redditività,
innovazione, efficienza organizzativa, in
relazione a risultati riferibili
all'andamento economico o agli utili
dell'impresa o ad ogni altro elemento
rilevante ai fini del miglioramento della
competitività aziendale e che esse siano
state erogate in attuazione di quanto
previsto da uno specifico accordo o
contratto collettivo territoriale o
aziendale della cui esistenza il datore di
lavoro, su richiesta, dovrà fornire prova.
La circolare N. 19/E stabilisce che, ai fini
della prova ed allo scopo si scongiurare
possibili futuri contenziosi, sia
indispensabile la formalizzazione per
iscritto dell'accordo o contratto
collettivo.
Ai sostituti d'imposta, i quali nei mesi di
gennaio e febbraio abbiano applicato la
detassazione su voci variabili della
retribuzione, in assenza di accordi o
contratti collettivi di II livello, seguendo
il comportamento adottato negli anni
passati, la circolare ha stabilito che non
debbano essere applicate le sanzioni, in
ossequio al principio sancito dallo Statuto
del contribuente (art. 10, comma 3 della
legge n. 212 del 2000).
La disapplicazione delle sanzioni è
subordinata tuttavia alla circostanza che i
sostituti d'imposta effettuino il versamento
della differenza tra l'importo dell'imposta
sostitutiva già versato e l'importo
effettivamente dovuto in applicazione delle
ritenute ordinarie sui redditi di lavoro
dipendente, comprensiva di interessi (cfr.
risoluzione n. 109/E del 2007), entro il 1°
agosto 2011. |