|
Il 22 dicembre, con il provvedimento n.
185820 /2011, il Direttore dell'Agenzia
delle entrate ricorda i requisiti di accesso
al regime fiscale per l'imprenditoria
giovanile e lavoratori in mobilità, di cui
all'articolo 27, commi 1 e 2, del Dl 6
luglio 2011, n. 98 (legge 111/2011). Sono
interessate le persone fisiche che
intraprendono un'attività d'impresa o di
lavoro autonomo dal 1° gennaio 2012, ovvero
che l'hanno intrapresa successivamente al 31
dicembre 2007, e che possiedono i requisiti
previsti all'articolo 1, commi da 96 a 99
della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e
dall'articolo 2 del Dm 2 gennaio 2008. Tra
le condizioni di accesso si ricordano:
l'attività da esercitare non deve
costituire, in nessun modo, una mera
prosecuzione di altra attività
precedentemente svolta sotto forma di lavoro
dipendente, non opera laddove il
contribuente dia prova di aver perso il
lavoro o di essere in mobilità per cause
indipendenti dalla propria volontà.
Il regime fiscale di vantaggio si applica
per il periodo di imposta di inizio attività
e per i quattro successivi; i soggetti che
non hanno ancora compiuto il
trentacinquesimo anno di età possono
continuare ad applicare il regime fiscale di
vantaggio fino al periodo di imposta di
compimento del trentacinquesimo anno di età,
senza esercitare alcuna opzione espressa.
I giovani under 35 vengono coinvolti anche
in relazione alla definizione dell'IRAP. La
base imponibile resta invariata: le nuove
deduzioni previste dal Dl n. 201/2011 per il
costo del lavoro femminile e per i giovani
under 35 si applicheranno solo
dall'esercizio 2012.
A decorrere dal periodo d'imposta in corso
al 31 dicembre 2012 e' ammesso in deduzione
ai sensi dell'articolo 99, comma 1, del
testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con il decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive modificazioni, un importo pari
all'imposta regionale sulle attività
produttive determinata ai sensi degli
articoli 5, 5-bis, 6, 7 e 8 del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,
relativa alla quota imponibile delle spese
per il personale dipendente e assimilato al
netto delle deduzioni spettanti ai sensi
dell'articolo 11, commi 1, lettera a),
1-bis, 4-bis, 4-bis.1 del medesimo decreto
legislativo n. 446 del 1997.
All'articolo 11, comma 1, lettera a), del
decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.
446, sono apportate le seguenti
modificazioni: a) al numero 2), dopo le
parole "periodo di imposta" sono aggiunte le
seguenti: "aumentato a 10.600 euro per i
lavoratori di sesso femminile nonchè per
quelli di età inferiore ai 35 anni";
b) al numero 3), dopo le parole "Sardegna e
Sicilia" sono aggiunte le seguenti:
"aumentato a 15.200 euro per i lavoratori di
sesso femminile nonchè per quelli di età
inferiore ai 35 anni".
3. Le disposizioni di cui al comma 2 si
applicano a decorrere dal periodo d'imposta
successivo a quello in corso al 31 dicembre
2011. |