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MARTA COLLU:  "GIOVANI UNDER 35 ED AGEVOLAZIONI FISCALI" NELLE RUBRICHE DI BORDIGHERA.NET

MARTA COLLU

 

GIOVANI UNDER 35 ED AGEVOLAZIONI FISCALI

 

Il 22 dicembre, con il provvedimento n. 185820 /2011, il Direttore dell'Agenzia delle entrate ricorda i requisiti di accesso al regime fiscale per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità, di cui all'articolo 27, commi 1 e 2, del Dl 6 luglio 2011, n. 98 (legge 111/2011). Sono interessate le persone fisiche che intraprendono un'attività d'impresa o di lavoro autonomo dal 1° gennaio 2012, ovvero che l'hanno intrapresa successivamente al 31 dicembre 2007, e che possiedono i requisiti previsti all'articolo 1, commi da 96 a 99 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e dall'articolo 2 del Dm 2 gennaio 2008. Tra le condizioni di accesso si ricordano: l'attività da esercitare non deve costituire, in nessun modo, una mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente, non opera laddove il contribuente dia prova di aver perso il lavoro o di essere in mobilità per cause indipendenti dalla propria volontà.
Il regime fiscale di vantaggio si applica per il periodo di imposta di inizio attività e per i quattro successivi; i soggetti che non hanno ancora compiuto il trentacinquesimo anno di età possono continuare ad applicare il regime fiscale di vantaggio fino al periodo di imposta di compimento del trentacinquesimo anno di età, senza esercitare alcuna opzione espressa.
I giovani under 35 vengono coinvolti anche in relazione alla definizione dell'IRAP. La base imponibile resta invariata: le nuove deduzioni previste dal Dl n. 201/2011 per il costo del lavoro femminile e per i giovani under 35 si applicheranno solo dall'esercizio 2012.
A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2012 e' ammesso in deduzione ai sensi dell'articolo 99, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, un importo pari all'imposta regionale sulle attività produttive determinata ai sensi degli articoli 5, 5-bis, 6, 7 e 8 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, relativa alla quota imponibile delle spese per il personale dipendente e assimilato al netto delle deduzioni spettanti ai sensi dell'articolo 11, commi 1, lettera a), 1-bis, 4-bis, 4-bis.1 del medesimo decreto legislativo n. 446 del 1997.
All'articolo 11, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al numero 2), dopo le parole "periodo di imposta" sono aggiunte le seguenti: "aumentato a 10.600 euro per i lavoratori di sesso femminile nonchè per quelli di età inferiore ai 35 anni";
b) al numero 3), dopo le parole "Sardegna e Sicilia" sono aggiunte le seguenti: "aumentato a 15.200 euro per i lavoratori di sesso femminile nonchè per quelli di età inferiore ai 35 anni".
3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2011.