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La Legge n. 183/2011 (Legge di stabilità
2012, ex legge finanziaria) approvata in via
definitiva dal Parlamento il 12 novembre
2011 e pubblicata in Gazzetta Ufficiale 14
novembre 2011, n. 265 in breve prevede:
pacchetto lavoro, pensioni, dismissioni del
patrimonio pubblico, nuove norme per la
velocizzazione delle opere pubbliche
necessarie alla realizzazione delle
infrastrutture energetiche strategiche
(project financing, defiscalizzazioni),
credito di imposta per la ricerca
scientifica, liberalizzazione dei servizi
pubblici locali e degli ordini
professionali.
Inoltre il decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri emanato in attuazione
di quanto disposto dall'art. 55 del D.L.
78/2010, come modificato dalla Legge di
stabilità per il 2012, prevede la riduzione
di 17 punti percentuali dell'acconto IRPEF
dovuto per il periodo d'imposta 2011 che
quindi scende dal 99% all'82%. La differenza
sarà versata a giugno del 2012.
Ai contribuenti che hanno già effettuato il
pagamento dell'acconto nella misura del 99%
spetta un credito d'imposta pari alla
differenza pagata in eccesso, da utilizzare
in compensazione con il modello F24.
Non devono ricalcolare la seconda rata
dell'acconto Irpef 2011 i dipendenti e i
pensionati che quest'anno non hanno
presentato alcuna dichiarazione dei redditi
per il 2010 ovvero non hanno inviato Unico
2011 PF con il rigo RN33 a debito (superiore
a 51 euro) e, quindi, non avevano alcuna
Irpef dovuta per il 2010 (rigo differenza).
Non devono preoccuparsi neanche i soggetti
che si sono avvalsi dell'assistenza fiscale,
presentando il 730/2011, in quanto se
l'acconto Irpef 2011 è dovuto, la sua
riduzione dal 99% al 82% viene effettuata
dal sostituto d'imposta nella determinazione
della busta paga relativa al mese di
novembre 2011.
Nel caso in cui i sostituti d'imposta non
siano in grado di riconoscere la riduzione
dell'acconto sulle retribuzioni erogate nel
mese di dicembre 2011, gli stessi dovranno
comunque restituire le maggiori somme
trattenute nella retribuzione successiva.
La riduzione dell'acconto Irpef, conclude
una nota del Tesoro, ha "come conseguenza
indiretta la temporanea maggiore
disponibilità di risorse da parte dei
contribuenti".
Il differimento del versamento di 17 punti
percentuali dell'acconto Irpef dovuto per il
periodo d'imposta 2011, si applica anche al
versamento della seconda o unica rata
dell'acconto della "cedolare secca" sugli
affitti e dell'imposta sostitutiva dovuta da
coloro che applicano il cosiddetto regime
dei "minimi".
Ne consegue che per i contribuenti minimi
tenuti al versamento dell'imposta
sostitutiva dell'Irpef, pari al 20 per
cento, la misura dell'acconto si riduce dal
99% al 82% dell'imposta dovuta per il 2010 e
per i contribuenti tenuti al versamento
della cedolare secca sugli affitti, la
misura dell'acconto si riduce dal 85% al 68%
dell'imposta dovuta per il 2011.
Per i contribuenti tenuti al versamento in
due rate, la seconda rata, da versare entro
il 30 novembre 2011, può essere
rideterminata scomputando dall'acconto
dovuto per il 2011 l'importo della prima
rata già versata |