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MARTA COLLU:  "DIFFERIMENTO DELL'ACCONTO IRPEF" NELLE RUBRICHE DI BORDIGHERA.NET

MARTA COLLU

 

DIFFERIMENTO DELL'ACCONTO IRPEF

 

La Legge n. 183/2011 (Legge di stabilità 2012, ex legge finanziaria) approvata in via definitiva dal Parlamento il 12 novembre 2011 e pubblicata in Gazzetta Ufficiale 14 novembre 2011, n. 265 in breve prevede: pacchetto lavoro, pensioni, dismissioni del patrimonio pubblico, nuove norme per la velocizzazione delle opere pubbliche necessarie alla realizzazione delle infrastrutture energetiche strategiche (project financing, defiscalizzazioni), credito di imposta per la ricerca scientifica, liberalizzazione dei servizi pubblici locali e degli ordini professionali.
Inoltre il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri emanato in attuazione di quanto disposto dall'art. 55 del D.L. 78/2010, come modificato dalla Legge di stabilità per il 2012, prevede la riduzione di 17 punti percentuali dell'acconto IRPEF dovuto per il periodo d'imposta 2011 che quindi scende dal 99% all'82%. La differenza sarà versata a giugno del 2012.
Ai contribuenti che hanno già effettuato il pagamento dell'acconto nella misura del 99% spetta un credito d'imposta pari alla differenza pagata in eccesso, da utilizzare in compensazione con il modello F24.
Non devono ricalcolare la seconda rata dell'acconto Irpef 2011 i dipendenti e i pensionati che quest'anno non hanno presentato alcuna dichiarazione dei redditi per il 2010 ovvero non hanno inviato Unico 2011 PF con il rigo RN33 a debito (superiore a 51 euro) e, quindi, non avevano alcuna Irpef dovuta per il 2010 (rigo differenza). Non devono preoccuparsi neanche i soggetti che si sono avvalsi dell'assistenza fiscale, presentando il 730/2011, in quanto se l'acconto Irpef 2011 è dovuto, la sua riduzione dal 99% al 82% viene effettuata dal sostituto d'imposta nella determinazione della busta paga relativa al mese di novembre 2011.
Nel caso in cui i sostituti d'imposta non siano in grado di riconoscere la riduzione dell'acconto sulle retribuzioni erogate nel mese di dicembre 2011, gli stessi dovranno comunque restituire le maggiori somme trattenute nella retribuzione successiva.
La riduzione dell'acconto Irpef, conclude una nota del Tesoro, ha "come conseguenza indiretta la temporanea maggiore disponibilità di risorse da parte dei contribuenti".
Il differimento del versamento di 17 punti percentuali dell'acconto Irpef dovuto per il periodo d'imposta 2011, si applica anche al versamento della seconda o unica rata dell'acconto della "cedolare secca" sugli affitti e dell'imposta sostitutiva dovuta da coloro che applicano il cosiddetto regime dei "minimi".
Ne consegue che per i contribuenti minimi tenuti al versamento dell'imposta sostitutiva dell'Irpef, pari al 20 per cento, la misura dell'acconto si riduce dal 99% al 82% dell'imposta dovuta per il 2010 e per i contribuenti tenuti al versamento della cedolare secca sugli affitti, la misura dell'acconto si riduce dal 85% al 68% dell'imposta dovuta per il 2011.
Per i contribuenti tenuti al versamento in due rate, la seconda rata, da versare entro il 30 novembre 2011, può essere rideterminata scomputando dall'acconto dovuto per il 2011 l'importo della prima rata già versata