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Il Decreto Legge 78/2010, convertito
dalla Legge 122/2010, ha introdotto, a decorrere dall'1
gennaio 2011, il divieto di compensazione, ai sensi
dell'art. 17, comma 1 del d.lgs. n. 241 del 1997, dei
crediti relativi alle imposte erariali in presenza di debiti
iscritti a ruolo, per imposte erariali ed accessori, di
ammontare superiore a 1.500 euro, e per i quali è scaduto il
termine di pagamento.
Non sono sanzionabili eventuali compensazioni effettuate in
presenza di ruoli scaduti superiori a 1.500 euro nel periodo
anteriore alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (18
febbraio 2011) del decreto ministeriale 11 febbraio 2011, a
condizione che l'utilizzo dei crediti in compensazione non
abbia intaccato quelli destinati al pagamento dei predetti
ruoli.
Secondo il comma 1 dell'articolo 31, il divieto di
compensazione riguarda esclusivamente i crediti relativi ad
imposte erariali qualora si sia in presenza di debiti
iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori.
Tra i tributi a cui far riferimento troviamo ad esempio le
imposte dirette, l'imposta sul valore aggiunto e le altre
imposte indirette, con esclusione dei tributi locali e dei
contributi di qualsiasi natura. Nell'elenco rientrano anche
l'IRAP e le addizionali ai tributi diretti, ritenute alla
fonte relative alla stessa tipologia di imposte
complessivamente sopra indicate quali compensabili,
trattandosi di anticipazioni a titolo di acconto o a titolo
d'imposta.
Nota molto importante è che la preclusione non opera nel
caso di debiti per imposte erariali iscritti a ruolo non
ancora scaduti al momento del versamento, quindi la
compensazione è ancora possibile entro 60 giorni dalla
notifica della cartella.
La preclusione non opera neanche in presenza di ruoli per i
quali sia in atto concessa una sospensione.
L'esistenza di debiti iscritti a ruolo che precludono la
compensazione può essere verificata dai contribuenti
accedendo dal sito di Equitalia S.p.A al proprio Estratto
conto Equitalia, cioè all'elenco delle cartelle e degli
avvisi di pagamento relativi al proprio codice
fiscale/partita IVA dall'anno 2000, e comunque recandosi
presso gli sportelli degli agenti della riscossione.
Lo sportello dell'agente di riscossione Equitalia Sestri spa
di Bordighera si trova in Piazza Garibaldi, 2 Tel e Fax 0184
264463, orario di apertura: martedì dalle ore 9,00 alle ore
13,00.
La preclusione prevista dalla norma in esame è superabile
attraverso il pagamento diretto all'agente della riscossione
dell'intero debito scaduto.
Anche le compensazioni finalizzate all'estinzione del debito
scaduto sono sottoposte ai controlli preventivi
sull'utilizzo del credito IVA di cui al decreto legge n. 78
del 2009, qualora emerga un credito d'imposta compensabile
superiore a 10.000 o a 15.000 euro.
Il divieto in esame riguarda esclusivamente l'ipotesi
cosiddetta di compensazione "orizzontale" o "esterna" che
interviene tra tributi di diversa tipologia tramite il
modello F24, mentre resta esclusa dal divieto la cosiddetta
compensazione "verticale" o "interna" che interviene
nell'ambito dello stesso tributo (ad esempio quella "IVA con
IVA" o "acconti IRES con saldi IRES a credito").
L'articolo 31, comma 1, ha previsto l'applicazione di una
sanzione del 50 per cento dell'importo dei debiti iscritti a
ruolo per imposte erariali e relativi accessori per i quali
è scaduto il termine di pagamento, fino a concorrenza
dell'ammontare indebitamente compensato. |