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MARTA COLLU: "ATTENZIONE ALLE COMPENSAZIONI" NELLE RUBRICHE DI BORDIGHERA.NET

MARTA COLLU

 

ATTENZIONE ALLE COMPENSAZIONI IN PRESENZA DI DEBITI ISCRITTI A RUOLO

 

Il Decreto Legge 78/2010, convertito dalla Legge 122/2010, ha introdotto, a decorrere dall'1 gennaio 2011, il divieto di compensazione, ai sensi dell'art. 17, comma 1 del d.lgs. n. 241 del 1997, dei crediti relativi alle imposte erariali in presenza di debiti iscritti a ruolo, per imposte erariali ed accessori, di ammontare superiore a 1.500 euro, e per i quali è scaduto il termine di pagamento.
Non sono sanzionabili eventuali compensazioni effettuate in presenza di ruoli scaduti superiori a 1.500 euro nel periodo anteriore alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (18 febbraio 2011) del decreto ministeriale 11 febbraio 2011, a condizione che l'utilizzo dei crediti in compensazione non abbia intaccato quelli destinati al pagamento dei predetti ruoli.
Secondo il comma 1 dell'articolo 31, il divieto di compensazione riguarda esclusivamente i crediti relativi ad imposte erariali qualora si sia in presenza di debiti iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori.
Tra i tributi a cui far riferimento troviamo ad esempio le imposte dirette, l'imposta sul valore aggiunto e le altre imposte indirette, con esclusione dei tributi locali e dei contributi di qualsiasi natura. Nell'elenco rientrano anche l'IRAP e le addizionali ai tributi diretti, ritenute alla fonte relative alla stessa tipologia di imposte complessivamente sopra indicate quali compensabili, trattandosi di anticipazioni a titolo di acconto o a titolo d'imposta.
Nota molto importante è che la preclusione non opera nel caso di debiti per imposte erariali iscritti a ruolo non ancora scaduti al momento del versamento, quindi la compensazione è ancora possibile entro 60 giorni dalla notifica della cartella.
La preclusione non opera neanche in presenza di ruoli per i quali sia in atto concessa una sospensione.
L'esistenza di debiti iscritti a ruolo che precludono la compensazione può essere verificata dai contribuenti accedendo dal sito di Equitalia S.p.A al proprio Estratto conto Equitalia, cioè all'elenco delle cartelle e degli avvisi di pagamento relativi al proprio codice fiscale/partita IVA dall'anno 2000, e comunque recandosi presso gli sportelli degli agenti della riscossione.
Lo sportello dell'agente di riscossione Equitalia Sestri spa di Bordighera si trova in Piazza Garibaldi, 2 Tel e Fax 0184 264463, orario di apertura: martedì dalle ore 9,00 alle ore 13,00.
La preclusione prevista dalla norma in esame è superabile attraverso il pagamento diretto all'agente della riscossione dell'intero debito scaduto.
Anche le compensazioni finalizzate all'estinzione del debito scaduto sono sottoposte ai controlli preventivi sull'utilizzo del credito IVA di cui al decreto legge n. 78 del 2009, qualora emerga un credito d'imposta compensabile superiore a 10.000 o a 15.000 euro.
Il divieto in esame riguarda esclusivamente l'ipotesi cosiddetta di compensazione "orizzontale" o "esterna" che interviene tra tributi di diversa tipologia tramite il modello F24, mentre resta esclusa dal divieto la cosiddetta compensazione "verticale" o "interna" che interviene nell'ambito dello stesso tributo (ad esempio quella "IVA con IVA" o "acconti IRES con saldi IRES a credito").
L'articolo 31, comma 1, ha previsto l'applicazione di una sanzione del 50 per cento dell'importo dei debiti iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori per i quali è scaduto il termine di pagamento, fino a concorrenza dell'ammontare indebitamente compensato.